Impianti Pn>35 KW
Responsabilità in proprio
Il proprietario (o l'amministratore) può provvedere in proprio al rispetto delle prescrizioni di legge.
In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90 art. 1 c. 1 lettera c) e, per impianti a gas, anche lettera e).
Delega al terzo responsabile
Ove non intenda provvedere direttamente, il proprietario (o l'amministratore) ha la facoltà di delegare gli obblighi e le responsabilità di cui sopra ad un terzo.
Elenco delle principali prescrizioni
1. Provvedere alla compilazione iniziale del "libretto di centrale" (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento: tale libretto deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico.
2. Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel "libretto di centrale" nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto.
3. Allegare al "libretto di centrale" i risultati dei controlli eseguiti dagli enti preposti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi.
4. Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente.
5. Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.
6. Effettuare i controlli di efficienza energetica almeno una volta qll'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento.
7. Per impianti con potenza termica nominale complessiva pn≥350 kw, effettuare una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento.
8. In caso di rendimento di combustione inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi.
9. Far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico:
a. Seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto;
b. seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello i apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili né reperibili le istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto). Nel caso di non disponibilità di tale documentazione il proprietario, il conduttore, l’amministratore o terzo responsabile devono farsi parte attiva per reperire copie delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello;
c. seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello;
10. Farsi rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l'originale al "libretto di centrale" (allegato l comma 8 al d.lgs 311/06).
11. In caso di vendita o di locazione, consegnare all'acquirente o al locatario il "libretto di centrale", debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.