Responsabilità in proprio
L'occupante può provvedere sotto la propria responsabilità al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Delega al terzo responsabile
Ove non intenda provvedere direttamente, l'occupante può delegare, in forma scritta, gli obblighi di cui sopra al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile: tale soggetto deve ovviamente possedere i requisiti previsti dalla legge.
In tal caso l'occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all'esercizio dell'impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente.
Elenco delle principali prescrizioni
1. Provvedere alla compilazione iniziale del "libretto di impianto" (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento: il libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.
2. Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel "libretto di impianto" nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore.
3. Allegare al "libretto di impianto" i risultati dei controlli eseguiti dagli enti preposti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi.
4. Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente.
5. Effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all’allegato g al d.lgs 311/06 con periodicità almeno quadriennale. Per impianti a combustibile liquido o solido i controlli vanno eseguiti ogni anno, mentre per gli impianti dotati di generatori con anzianità superiore a 8 anni e per impianti a focolare aperto in locali abitati la periodicità è fissata a 2 anni.
6. In caso di rendimento di combustione inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi.
7. Far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico (d.lgs 311/06, allegato l commi 1,2,3):
a. seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto;
b. seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili né reperibili le istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici). Nel caso di non disponibilità di tale documentazione il proprietario, il conduttore, l’amministratore o terzo responsabile devono farsi parte attiva per reperire copie delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello;
c. seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative Uni e Cei per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello;
8. farsi rilasciare un rapporto conforme all'allegato g al d.lgs 192/05, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l'originale al "libretto di impianto".
9. al termine dell'occupazione, l'occupante deve consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto", debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.